L’ordinanza della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 34889, resa pubblica il 13 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha emesso una ordinanza di grande rilevanza, dichiarando nullo il tasso di interesse di un finanziamento calcolato sull’Euribor, come concordato da alcuni istituti bancari. Questo giudizio porta con sé notevoli ripercussioni per i mutuatari, in particolar modo per coloro che hanno sottoscritto un mutuo nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008.
Definizione e funzione dell’Euribor
L’Euribor, acronimo di Euro Interbank Offered Rate, è il tasso di interesse medio comunicato quotidianamente dall’European Money Markets Institute (EMMI). Il calcolo di tale valore è dato dalla media dei tassi applicati da un panel di 19 banche (esclusi gli estremi). Fondamentale per il mercato monetario dell’euro, l’Euribor serve da riferimento per vari prestiti e finanziamenti.
Cosa comporta la manipolazione dell’Euribor?
La questione della manipolazione emerse a seguito di un’indagine dell’Autorità UE tra il 2011 e il 2013, che mirava a scoprire un presunto cartello bancario intenzionato a manipolare l’Euribor. L’indagine, culminata nel caso AT.39914, rivelò che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, istituti quali Barclays Bank, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland, avevano effettivamente manipolato il tasso. Questa manipolazione aveva lo scopo di ottenere vantaggi illeciti in operazioni di trading o di presentare una condizione finanziaria delle banche migliore di quella reale, influenzando di conseguenza il costo effettivo del credito a danno dei risparmiatori.
Implicazioni dell’ordinanza della Cassazione
A seguito della conferma della manipolazione, la Corte di Cassazione ha stabilito la nullità del tasso di interesse applicato ai mutui basati sull’Euribor manipolato, imponendo un nuovo calcolo del tasso. Questo significa che i mutuatari che hanno acceso un mutuo a tasso variabile basato sull’Euribor nel periodo interessato potrebbero avere diritto a un rimborso. La cifra del rimborso corrisponderebbe alla differenza tra il tasso applicato e un tasso sostitutivo, determinato secondo l’articolo 117 del Testo Unico Bancario e il tasso dei BOT relativi al periodo in questione.
Inoltre, nell’ordinanza in questione, si legge come la sanzione raggiunga anche le intese operate da un istituto non formalmente partecipante al cartello, poiché “raggiunta dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990 , art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810 )“
È fondamentale sottolineare che il diritto al rimborso è soggetto a una prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal pagamento dell’ultima rata del mutuo, sia in caso di estinzione che di surroga. Se il mutuo è ancora in fase di ammortamento, la prescrizione non trova applicazione.
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avv. Enrica Fincati