Cassazione e clausole Euribor: principi fissati per la nullità parziale
A distanza di solo un paio di mesi dalla pubblicazione del nostro ultimo articolo riguardo la nota vicenda della manipolazione dell’Euribor, torniamo sull’argomento in seguito alla nuova pronuncia della Terza sezione civile della Cassazione, precisamente la n. 12007/2024 del 3 maggio 2024.
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che getta luce sulle clausole contrattuali nei mutui legati ai tassi Euribor, in seguito a intese restrittive della concorrenza tra banche. La sentenza ha fissato tre principi fondamentali che delineano le condizioni di nullità parziale di tali clausole.
Le novità della sentenza: chiarimenti
La Cassazione ha delineato una serie di principi giuridici che, andando a correggere l’unico precedente giurisprudenziale attualmente in nostro possesso, escludono qualsiasi automatismo nel considerare nulle le clausole contrattuali dei mutui legati ai tassi Euribor in caso di intese restrittive della concorrenza tra alcune banche.
Rileva innanzitutto il principio per cui la nullità della clausola può essere invocata solo nel caso in cui sia possibile dimostrare che la parte sia coinvolta o almeno consapevole dell’alterazione dell’Euribor e delle sue conseguenze. Tuttavia, potrebbe essere parzialmente nulla se si dimostra che l’alterazione del tasso ha effettivamente inciso sul contratto.
Secondariamente, le clausole dei contratti di mutuo che si basano sull’Euribor come parametro per determinare il tasso di interesse possono essere considerate parzialmente nulle se si dimostra che l’Euribor è stato soggetto a intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza, che hanno alterato il suo valore.
Per dimostrare questa parziale nullità è necessario provare che il valore dell’Euribor è stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in un periodo specifico a causa di condotte illecite dei terzi. Questa alterazione deve essere tale da rendere impossibile per la clausola svolgere la sua funzione obiettiva nel regolamento dei rispettivi interessi delle parti, ovvero determinare in modo efficace il tasso di interesse. Il secondo principio afferma che se il tasso esterno è illecitamente alterato a causa di un’intesa restrittiva, si verifica una nullità parziale per il periodo dell’alterazione. Questo implica che le clausole potrebbero risultare viziare per l’impossibilità di determinare l’oggetto della clausola stessa.
Infine, il terzo principio chiarisce che le conseguenze della nullità parziale devono essere valutate secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico. Ciò significa che è necessario valutare come sostituire la clausola invalidata e come risarcire eventuali danni.
La sentenza, quindi, sottolinea l’importanza di fornire prove concrete dell’alterazione del parametro esterno e del danno subito per dimostrare la nullità parziale delle clausole. Nel caso specifico trattato nella sentenza, non è stata fornita tale prova, quindi il ricorso è stato respinto.
Concludendo, la recentissima sentenza si è notevolmente discostata dal principio sancito nell’ordinanza del 2023. Di grande interesse futuro sarà l’applicazione pratica dei principi esposti ai casi specifici, oltre ad attendere nuovi provvedimenti dei Tribunali già investiti.
Non è esclusa, data la complessità della materia, anche una decisione a sezioni unite da parte della Cassazione stessa.
avv. Enrica Fincati