L’obbligo informativo del mediatore: le informazioni energetiche

Il mediatore immobiliare, nell’ambito della sua attività, è tenuto a comunicare alle parti tutte le circostanze a sua conoscenza che possono influenzare la conclusione dell’affare. Questo obbligo informativo, previsto dall’art. 1759 del Codice Civile, si estende anche alle informazioni relative alla prestazione energetica dell’edificio.

 

Le informazioni energetiche rientrano tra quelle “relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare”, come specificato dall’art. 1759 c.c.. In particolare, il mediatore deve verificare che l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), introdotto dalla L. n. 90/2013, contenga le informazioni minime richieste dalla legge.

 

Ecco alcuni punti chiave da considerare:

 

  • Verifica dell’APE: Il mediatore deve accertarsi che l’APE riporti l’indicazione della classe di prestazione energetica, l’indice di prestazione energetica, la data di rilascio, i dati catastali e gli elementi che consentono di collegare l’attestato all’immobile in questione. Inoltre, deve essere presente la sottoscrizione del soggetto certificatore.
  • Rifiuto di utilizzo di documenti invalidi: Il mediatore ha il dovere di rifiutarsi di utilizzare documenti palesemente invalidi e di comportarsi in modo da non generare equivoci sulla veridicità delle informazioni ricevute sulle prestazioni energetiche.
  • Responsabilità del mediatore: In caso di informazioni carenti o inesatte sulla prestazione energetica dell’edificio, il mediatore può essere ritenuto responsabile per inadempimento dell’obbligo informativo.
  • Conseguenze per il mediatore: Il cliente non informato correttamente può rifiutarsi di pagare la provvigione o richiederne la restituzione. Inoltre, può richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti a causa dell’inadempimento del mediatore.
  • Sanzioni amministrative: La L. n. 90/2013 ha introdotto sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro per chi viola l’obbligo di riportare i parametri energetici negli annunci immobiliari. Queste sanzioni si applicano sia ai privati che agli agenti immobiliari responsabili dell’annuncio.

 

È importante sottolineare che il dovere di informazione del mediatore non si limita alla semplice consegna dell’APE. Il mediatore deve assicurarsi che il cliente abbia compreso il significato delle informazioni contenute nell’attestato e le loro implicazioni.

Inoltre, è fondamentale che il mediatore si mantenga aggiornato sulle normative in materia di certificazione energetica, consultando le fonti ufficiali come il Portale Nazionale sulla Prestazione Energetica degli Edifici, istituito presso l’ENEA.

SLC

L’obbligo informativo del mediatore: le informazioni energetiche