L’assegno divorzile

La fine del matrimonio: effetti della separazione ed effetti del divorzio

La fine del rapporto di coniugio è determinata da due fasi: la separazione e il divorzio. Tali momenti sono ben distinti dal codice civile, sia per quanto concerne le norme che li regolano, sia in relazione agli effetti che producono.

Si distingue la separazione di fatto, improduttiva di effetti dal punto di vista giuridico, tipica dei due coniugi che decidono di interrompere la loro relazione e la convivenza, dalla separazione legale. Questa potrà essere a sua volta consensuale o giudiziale, rispettivamente allorché i coniugi siano in grado di accordarsi pacificamente circa le conseguenze derivanti dalla loro separazione, o sia necessario l’intervento del giudice per regolare i loro futuri rapporti.

La separazione produce due effetti patrimoniali fondamentali: lo scioglimento della comunione e la nascita del diritto all’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole al quale non sia stata addebitata la separazione (art. 156 c.c.); più precisamente si distingue fra obblighi alimentari e assegno di mantenimento. I primi vengono corrisposti al coniuge che si trovi in stato di bisogno unitamente all’assegno di mantenimento.

Se non è ravvisabile lo stato di bisogno verrà corrisposto il solo assegno di mantenimento, in presenza di determinate condizioni, quali:

– la mancanza di redditi propri del beneficiario;

– l’assenza di addebito di separazione;

– la disponibilità economica di colui che deve corrispondere l’assegno.

È opportuno sottolineare che la separazione, di qualsiasi tipo essa sia, non scioglie il vincolo coniugale, tanto che si è soliti configurare la separazione come una fase transitoria, come termine iniziale di una sequenza di atti che potrebbero condurre ad un divorzio, ma che consente ai coniugi di addivenire ad una riconciliazione, lasciando quindi impregiudicato il matrimonio.

Sulla base di quanto esposto è evidente che il giudice stabilirà il quantum dell’assegno sulla base di parametri legati al vincolo coniugale, quali il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la capacità del coniuge debole di reperire un reddito e l’apporto economico che quest’ultimo ha dato alla vita familiare.

La legge 6 maggio 2015 n. 55 ha modificato la legge sul divorzio (l. 1 dicembre 1970, n. 898), statuendo che è sufficiente che la separazione giudiziale si protragga ininterrottamente per un anno (e la separazione consensuale per sei mesi), affinché i coniugi possano proporre domanda di scioglimento del matrimonio (art. 3, comma 4, l. 898/1970). In altre parole la separazione si trasformerà in divorzio, che determinerà la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio.

La presenza di figli (minori o non economicamente autosufficienti) non comporta modifiche ai tempi indicati, ma impone, a garanzia di tali soggetti, un procedimento giudiziale e l’eventuale intervento del P.M.

Anche in questo caso il giudice potrà stabilire che il coniuge in posizione di vantaggio economico versi all’altro un assegno per il suo sostentamento, cosiddetto assegno divorzile.

Sul quantum di tale assegno si sono, negli anni, profilati vari orientamenti, altalenanti e tutti diversamente motivati, che hanno di volta in volta privilegiato ora la posizione del coniuge economicamente più debole, ora dell’altro.

È utile ricostruirne il percorso normativo e giurisprudenziale.

Determinazione del quantum dell’assegno divorzile

La formulazione originaria dell’art. 5, comma 4, della l. 898/1970 così recitava:

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.

Era evidente la volontà del legislatore di attribuire natura mista all’assegno divorzile, poiché questo assolveva ad una triplice funzione: assistenziale, risarcitoria e compensativa. Più precisamente l’analisi sul fondamento normativo e sul quantum della corresponsione si basava sulla posizione dell’obbligato: questi aveva determinato l’evento scatenante lo scioglimento del matrimonio e sulla base della sua situazione economica si determinava l’importo dell’assegno divorzile che andava a compensare la perdita subita dal coniuge beneficiario, aiutandolo laddove questi non avesse mezzi di sostentamento e risarcendolo per aver determinato la fine del rapporto.

Tale impostazione apparve molto presto inadeguata a garantire una equità fra gli ex coniugi: lo scioglimento del matrimonio, infatti, dovrebbe comportare una recisione tra la precedente situazione familiare e la nuova, in cui l’assegno divorzile si inserisce come ausilio all’ex coniuge economicamente debole.

Sulla base di queste osservazioni, la legge 78/1987 intervenne a modificare la norma suindicata in questi termini:

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Analizzando la norma appare chiaro che l’attenzione del legislatore si pone anche sull’indagine del diritto a percepire l’assegno divorzile. Non si tratta più di un compenso dovuto a titolo di risarcimento del danno subito, bensì di una somma destinata ad aiutare il coniuge senza o con esiguità di reddito a provvedere ai suoi bisogni. È così che l’assegno assume una valenza solidaristica, in virtù del disposto dell’art. 2 Cost.

L’indagine del giudice dovrà riguardare i vari elementi indicati nella norma riformata con particolare attenzione all’assenza dei mezzi adeguati o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Sul significato da attribuire all’inciso “mezzi adeguati” si sono prospettate due tesi:

– una prima impostazione, maggiormente garantista, rimasta isolata, ha ritenuto che laddove il coniuge economicamente più debole avesse avuto un lavoro e/o un’altra fonte reddituale e fosse stato, pertanto, in grado di provvedere al proprio sostentamento, non avesse diritto all’attribuzione dell’assegno in suo favore;

– per altra tesi, invece, seguita dalla giurisprudenza successiva, era opportuno che l’ex coniuge continuasse a mantenere un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio. Pertanto non avrebbe disposto di adeguati mezzi allorché l’altro coniuge fosse il principale (se non l’unico) produttore di reddito.

È evidente che queste concezioni si rifanno ad una concezione patriarcale della famiglia, in cui era soltanto l’uomo a lavorare e la donna esprimeva il suo ruolo unicamente all’interno del focolare domestico, occupandosi della prole.

Con l’evolvere della società si impose un cambio di interpretazione, volto a dare maggior risalto alla parità dei coniugi all’interno della famiglia e alla funzione solidaristica espletata dall’assegno divorzile. Si abbandonò l’interpretazione maggioritaria suesposta dell’inciso mezzi adeguati e si introdussero i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione nell’indagine del giudice circa il quantum dell’assegno (Cass. 11504/2017), in base ai quali doveva valutarsi l’apporto fornito da entrambi i coniugi non soltanto in termini economici, ma anche in ragione del tempo, dell’interesse, dei sacrifici spesi a favore del matrimonio.

Da ultimo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con la sentenza 11 luglio 2018 n. 18287 a fornire dei validi ed equi parametri cui il giudice deve attenersi nella determinazione del quantum dell’assegno divorzile.

La Corte ha restituito dignità e parità alla suddivisione dei ruoli all’interno della famiglia, attribuendo importanza ai compiti svolti da entrambi in attuazione dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio e non più soltanto in relazione all’apporto economico conferito.

In questa chiave è da leggere la dedizione alla famiglia e la cura alla casa dimostrata dalla casalinga, che rinunciando al suo sviluppo professionale, ha permesso alla famiglia di formarsi e di crescere, dando apporto e supporto alla stessa in termini seppur non economici comunque meritevoli di considerazione e ristoro al momento dello scioglimento del matrimonio e in sede di determinazione dell’importo dell’assegno divorzile. La giurisprudenza di legittimità ha, così, riconosciuto un notevole interesse per la formazione della famiglia, bene costituzionalmente tutelato ex art. 29 Cost.

Viene, pertanto, attribuita funzione perequativa all’assegno divorzile e ne viene sancita la natura composita assistenziale, risarcitoria e compensativa.

In questo modo vengono ridisegnati i criteri per l’individuazione della somma da corrispondere a titolo di assegno, dal momento che il divorzio recide ogni vincolo tra i coniugi e non avrebbe senso far dipendere il quantum da uno status mantenuto in costanza di tale vincolo.

L’indagine del giudice dovrà riguardare allora, non soltanto l’effettivo ed accertato squilibrio fra le posizioni economiche, ma anche l’impossibilità di superare tale differenza a causa ad esempio dell’età avanzata del coniuge debole o del basso grado di formazione in cui si trova per essersi dedicato alla famiglia.

Ancora, si dovrà tenere conto della durata del matrimonio e dell’effettivo apporto economico e non economico fornito alla famiglia per la realizzazione dell’interesse comune familiare.

Perdita del diritto all’assegno divorzile

Da ultimo è opportuno segnalare i recenti interventi della Corte di Cassazione circa la perdita del diritto alla corresponsione dell’assegno divorzile.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è stato sempre favorevole ad una estinzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, allorché il beneficiario intraprendesse una nuova relazione: a tal proposito non era necessario che questi coabitasse con il nuovo partner, poiché si riteneva sufficiente l’instaurazione di una relazione stabile con condivisione di spese necessarie a soddisfare interessi comuni.

E tuttavia alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 2018, parte della dottrina si è interrogata circa l’attualità della tesi appena esposta: sulla base della natura attribuita all’assegno divorzile è evidente, cioè, che questo debba essere corrisposto anche dopo l’instaurazione di una nuova convivenza da parte del beneficiario, poiché attiene ad un rapporto, quello di ex coniugio, che nulla ha a che vedere con il nuovo intrapreso.

Sul punto, in modo diametralmente opposto a quanto asserito dalla citata dottrina, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. VI, 10/01/2019 n. 406), chiarendo che “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità per l’assegno divorzile”.

avv. Vera Perricone

per SLC

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